L’attuale direttiva PED (PED 97/23/EC), a breve sarà sostituita dalla nuova Direttiva PED 2014/68/EU.
Come specificato nella recente circolare interministeriale Prot. 0069094 del 15/05/2015 emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico Italiano, le due date fondamentali relative all’introduzione della nuova PED sono:
• 1 giugno 2015: entra in vigore l’applicazione dell’art. 13 della nuova PED;
• 19 luglio 2016: entra in vigore l’applicazione di tutta la nuova PED;
Conseguentemente il primo step è già attuale ed è una prima valutazione che coinvolge i fabbricanti e tutte le parti interessate.
Dal 1 giugno 2015, la classificazione dei fluidi dovrà essere condotta in conformità ai requisiti del Regolamento CLP CE 1272/2008.
Il Regolamento CLP sostituisce la Direttiva 67/584/CEE richiamata dall’art. 9 della PED 97/23/CE.
Ai Fabbricanti spetta l'obbligo di verificare eventuali cambiamenti nella classificazione dei fluidi (dal gruppo 2 al gruppo 1 e viceversa) e conseguentemente di valutare gli impatti sulla categorizzazione dei prodotti PED con l’ausilio delle linee guida approvate dal WGP (ad es. vedasi linea guida WGP-B01).
Le linee guida consentono di verificare l’attestazione di rischio del fluido con particolare attenzione a quelle sostanze e miscele che per la nuova PED sono considerate sostanze pericolose.
Come specificato nella recente circolare interministeriale Prot. 0069094 del 15/05/2015 emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico Italiano, le due date fondamentali relative all’introduzione della nuova PED sono:
• 1 giugno 2015: entra in vigore l’applicazione dell’art. 13 della nuova PED;
• 19 luglio 2016: entra in vigore l’applicazione di tutta la nuova PED;
Conseguentemente il primo step è già attuale ed è una prima valutazione che coinvolge i fabbricanti e tutte le parti interessate.
Dal 1 giugno 2015, la classificazione dei fluidi dovrà essere condotta in conformità ai requisiti del Regolamento CLP CE 1272/2008.
Il Regolamento CLP sostituisce la Direttiva 67/584/CEE richiamata dall’art. 9 della PED 97/23/CE.
Ai Fabbricanti spetta l'obbligo di verificare eventuali cambiamenti nella classificazione dei fluidi (dal gruppo 2 al gruppo 1 e viceversa) e conseguentemente di valutare gli impatti sulla categorizzazione dei prodotti PED con l’ausilio delle linee guida approvate dal WGP (ad es. vedasi linea guida WGP-B01).
Le linee guida consentono di verificare l’attestazione di rischio del fluido con particolare attenzione a quelle sostanze e miscele che per la nuova PED sono considerate sostanze pericolose.