La verifica periodica va inoltrata nel momento in cui la gru è montata in cantiere, dando comunicazione dell'ubicazione e della corretta installazione della stessa a firma di un tecnico abilitato come richiesto dal manuale d'uso e manutenzione del costruttore della gru. Per poter procedere alla verifica periodica è necessario che la gru sia dotata di libretto di prima verifica periodica o di un precedente verbale di verifica periodica. La richiesta in questione va eseguita seguendo la procedura presente nella sezione “Aziende - Richieste di Verifica”.
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Per questo di tipo di attrezzature di sollevamento, ovvero per gru su autocarro, vige l'obbligo di denuncia sia all'INAIL Settore Ricerca di competenza per territorio per quanto concerne la richiesta di prima verifica, che all'ARPA per le verifiche periodiche successive alla prima, ai sensi dell'art. 71 D.Lgs 81/2008. Qualora il mezzo è fuori servizio il proprietario dovrà comunicare all'Arpa e all'INAIL Settore Ricerca competente per territorio (se per tale attrezzatura non abbia già effettuato la denuncia e la prima verifica) la trasmissione di temporaneo fuori uso o servizio del mezzo in questione, in modo da sospendere momentaneamente la richiesta di verifica dell'attrezzatura di sollevamento seguendo le istruzioni presenti nella sezione “Aziende – Sospensione/Annullamento Verifica”.
Il D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 - "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi" - obbliga tutti i datori di lavoro a denunciare all'Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (I.S.P.E.S.L.) ora INAIL - SETTORE RICERCA e all'Arpa di competenza per territorio tutti i nuovi impianti elettrici di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione messi in servizio. Per quanto riguarda gli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore al termine dei lavori equivale, a tutti gli effetti, alla omologazione degli impianti stessi. In Puglia la denuncia avviene tramite l'invio della dichiarazione di conformità, redatta ai sensi del DM 37/08, e dell'apposito Modulo di Invio Dichiarazione di Conformità debitamente compilato e firmato dal datore di lavoro, così come previsto dalle nostre procedure, appositamente previste, sul portale ARPA MIP sezione “Aziende – Invio Dichiarazione di Conformità”. Premesso questo, si chiarisce che la prima verifica per tali impianti è effettuata a campione dall’INAIL, mentre per le verifiche periodiche successive, queste potranno essere espletate tanto da Arpa Puglia, quanto da un qualunque organismo individuato dal Ministero delle Attività Produttive. Inoltre il proprietario è tenuto a trasmettere la denuncia sul portale CIVA di INAIL.
Per sospendere una verifica, basta seguire la procedura indicata alla sezione dedicata “Aziende – Sospensione/Annullamento Verifica”, in cui alla voce sospensione si indicherà la motivazione di tale sospensione, ovvero ad esempio “mezzo fuori servizio”. Questo naturalmente, dopo aver proceduto all’ iscrizione dell’azienda e alla richiesta di verifica, come indicato dalla nostra procedura.
Tutte le informazioni e le documentazioni inerenti a una specifica richiesta di verifica periodica successiva alla prima, ai sensi del D.M. 11/04/2011 e dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08, vanno inoltrate ai Dipartimenti Territoriali Arpa Puglia di competenza i cui riferimenti sono presenti nella sezione “Contatti”. Il portale ArpaMip di Arpa Puglia è stato creato per informatizzare tutte le richieste delle verifiche periodiche e le registrazioni delle aziende.
In caso di trasferimento di una gru a torre c/o altro cantiere, per cui è stata richiesta una verifica periodica ad Arpa Puglia, il datore di lavoro, prima dello smontaggio, invia la sospensione della verifica secondo le procedure indicate sul nostro portale ArpaMip sezione “Aziende – Sospensione/Annullamento Verifica”. Successivamente all’invio della comunicazione di montaggio della gru a torre c/o il nuovo cantiere, da inviare esclusivamente al Dipartimento Arpa di competenza per territorio, ai fini di informare lo stesso in caso di pianificazione della verifica, l’Azienda potrà riattivare la richiesta di verifica sempre on-line “Aziende – Riattivazione”.
La ditta, cambiando denominazione sociale, deve effettuare una nuova registrazione sul portale ARPA MIP sezione “Aziende – Registrazione Ditta”, seguendo le indicazioni riportate e poi procedere alla richiesta di verifica, solo dopo aver ricevuto la mail di notifica di avvenuta registrazione con allegate le credenziali di accesso. Infatti, secondo tali procedure, dal momento di avvenuta registrazione sul nostro portale, è possibile inoltrare regolarmente le richieste di verifica per via telematica, servendosi dell’apposita sezione “Aziende – Richieste di Verifica”. Nel caso si debbano modificare altri dati non riguardanti la denominazione sociale o la Partita IVA, si può trasmettere il modulo di aggiornamento dati presente nella sezione “Aziende – Registrazione Ditta – Variazione dati registrazione” e continuare ad utilizzare il profilo ArpaMip esistente.
È necessario inviare una comunicazione all'ARPA Puglia e allo SPESAL, organo di vigilanza competente per territorio, indicando tutti i dati dell'attrezzatura come indicato nel modulo fac-simile . Inoltre il proprietario è tenuto a trasmettere la dichiarazione sul portale CIVA di INAIL.
La richiesta del duplicato del libretto di immatricolazione di un ascensore collaudato da ENPI va inoltrata ad ARPA Puglia, secondo la seguente procedura.
L'amministratore e/o proprietario dell'ascensore deve inviare una richiesta di duplicato al Direttore dei Servizi Territoriali del Dipartimento Provinciale (DAP) di ARPA Puglia territorialmente competente, indicando il numero di matricola ENPI dell'ascensore. Successivamente ARPA Puglia richiederà il pagamento degli oneri amministrativi ai sensi della Delibera 361/2023 del 22.06.2023 e s.m.i.. Gli indirizzi dei DAP cui inviare la richiesta sono riportati nella sezione “Contatti”. Informazioni utili sul rilascio dei libretti di tirocinio per conduttore di generatore di vapore3/22/2022 Il decreto n.94 del 7 agosto 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito nuove modalità di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore prevedendo patentini di abilitazione distinti in quattro gradi in funzione della potenza degli stessi, così come previsto dall’art.73 bis del D.Lgs. n.81/08.
L’art.3 del decreto definisce le modalità ed i requisiti per il rilascio dei patentini di abilitazione. Ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione, il candidato deve frequentare appositi corsi di formazione teorico-pratica i cui contenuti, durata e modalità di svolgimento son indicati dall’Allegato II del medesimo decreto n.94/2020. L’art.4 del decreto individua altresì i requisiti per l’accesso al suddetto corso di formazione ed all’esame di abilitazione in funzione del grado del patentino richiesto. Tra la data di completamento del corso e quella di presentazione della domanda di esame non può intercorrere un periodo superiore ad un anno (cfr. art.5). I suddetti corsi di formazione teorico-pratica sostituiscono il tirocinio previsto dal D.M. 01/03/1974 che è stato abrogato dal DM n. 94 del 07/08/2020. Pertanto, a partire dal 01/10/2021, non è più necessario rivolgersi all’Agenzia per la richiesta del rilascio del Libretto Personale di Tirocinio Pratico come Conduttore di Generatori di Vapore. |
AutoreServizio ARPA MIP di Arpa Puglia - Servizio Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle emergenze (TSGE) - Direzione Scientifica Arpa Puglia. Archives
Luglio 2023
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